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 ¿Che cos'è il COI?:

   Che cos'è il COI - Membri

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 Accordi
 Struttura
 Funzioni
 Membri
 Osservatori

 






 

 

Paesi membri dell'organizzazione e data di adesione.
Paesi fondatori del Consiglio oleicolo internazionale.
Ex membri del COI.
Procedura di adesione: disposizioni dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva e le olive da tavola.

 

 

 

    Paesi membri dell'organizzazione e data di adesione


ALGERIA (29.06.1963)

COMUNITA EUROPEA

CROAZIA
(27.04.1999)

EGITTO
(21.05.1964)
GIORDANIA
(02.12.2002)
IRAQ
(26.03.2008)
IRAN
(06.01.2004)
ISRAELE
(ISRAELE)

LIBANO
(10.11.1973)

LIBIA
(28.01.2003)

MONTENEGRO
(13.11.2007)

MAROCCO
(11.08.1958)

SERBIA
(16.12.1974)

SIRIA
(30.07.1968)

TUNISIA
(14.02.1956)

 

 

    Paesi fondatori del Consiglio oleicolo internazionale


BELGIO
(21.04.1959)

FRANCIA (14.02.1956)

GRECIA
( 01.08.1958)

ISRAELE
(10.09.1958)

ITALIA
( 05.06.1956)

LIBIA
(14.02.1956)

MAROCCO
(11.08.1958)

PORTOGALLO
(15.02.1956)

SPAGNA
(29.07.1956)

TUNISIA
(14.02.1956)
REGNO UNITO
(31.07.1958)

 



    Ex membri del COI


ARGENTINA
(from 04.10.1965 until 15.12.1974)

CILE
(from 16.12.1974 until 03.12.1977)

COSTA RICA
(from 27.11.1979 until 31.12.1979)

MONACO
(from 10.07.2001 until 15.06.2005)

REP. DOMINICANA
(from 21.12.1967 until 31.12.1979)


PANAMA
(from 16.12.1974 until 31.12.1980)

TURCHIA
(from 28.06.1963 until 24.11.1998)

 

 



Procedura di adesione: disposizioni dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva e le olive da tavola

Il governo del paese che desidera aderire presenta una domanda in tal senso al Consiglio tramite il ministero degli esteri o altro ministero competente, oppure tramite la sua ambasciata a Madrid.

Una volta in possesso della domanda di adesione, il Consiglio la esamina e, in linea con quanto previsto dall'Accordo (articoli 2 e 10), fissa le quote di partecipazione in base all'importanza del paese interessato nel contesto dell'economia oleicola mondiale. Il Consiglio fissa inoltre une termine per il deposito dello strumento di adesione presso il depositario dell'Accordo (articoli 54 e 52).

La quota di partecipazione costituisce la base per il calcolo del contributo del paese al bilancio amministrativo (articolo 17) e, se del caso, al fondo di promozione (articolo 20).

Ricordiamo a questo proposito il testo dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'Accordo: «La quota iniziale di ogni membro che diviene parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore è fissata dal Consiglio in funzione della quota assegnata a questo membro e della frazione dell'anno restante. Tuttavia, non sono modificate le quote fissate per gli altri membri per l'anno civile in corso».

Si riportano di seguito le disposizioni degli articoli 54, 52, 10 e 2 dell'Accordo, relativi alla procedura di adesione.



"< 54:>
1. Il governo di qualsiasi Stato può aderire al presente accordo alle condizioni determinate dal Consiglio, che comprendono, in particolare, un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire nel termine fissato. Alla sua adesione, uno Stato si considera incluso nell'allegato o negli allegati del presente accordo, con l'indicazione della o delle quote di partecipazione di cui dispone a titolo di queste condizioni di adesione.

2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio".
"Articolo 52: - Depositario:
Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente accordo. "

"Articolo 10: - Quota di partecipazione:
1. La quota di partecipazione di ciascun Membro è determinata prendendo come base il risultato della formula seguente:

q = p1 + i1 + p2 + i2 + 5

ove:

- q indica il dato sul quale si basa il Consiglio per determinare la quota di partecipazione;

- p1 indica, in migliaia di tonnellate metriche, la media annua di produzione d'olio d'oliva durante le campagne dal 1980/81 al 1983/84, non contando la frazione di migliaia di tonnellate metriche superiore al numero intero;

- indica, in migliaia di tonnellate metriche, la media annua delle importazioni nette d'olio d'oliva durante gli anni civili dal 1981 al 1984, non contando la frazione di migliaia di tonnellate metriche superiore al numero intero;

- p2 indica, in migliaia di tonnellate metriche, la media annua di produzione di olive da tavola, convertita in equivalente di olio di oliva con un coefficiente di conversione del 20%, durante le campagne dal 1980/81 al 1983/84, non contando la frazione di migliaia di tonnellate metriche superiore al numero intero;
- i2 indica, in migliaia di tonnellate metriche, la media annua delle importazioni nette di olive da tavola, convertite in equivalente di olio di oliva con un coefficiente di conversione del 20%, durante gli anni civili dal 1981 al 1984, non contando la frazione di migliaia di tonnellate metriche superiore al numero intero;

- 5 indica il dato di base assegnato a ciascun Membro in ciascuno dei gruppi di Membri.

2. Le quote di partecipazione determinate sulla base del paragrafo 1 del presente articolo sono oggetto dell'allegato A al presente accordo. Il Consiglio potrà, all'occorrenza, rivedere le quote precitate in funzione della partecipazione all'accordo ."

"Articolo 2: - Definizioni:
Ai fini del presente accordo:

1. Il termine "Consiglio" designa il Consiglio oleicolo internazionale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3;

2. Il termine "membro" designa una parte del presente accordo;


3. L'espressione "membro principalmente produttore" designa qualsiasi membro la cui produzione di olio di oliva e quella di olive da tavola, convertita in equivalente di olio di oliva con un coefficiente di conversione del 20%, siano state, durante le campagne oleicole e le campagne delle olive da tavola dal 1980/81 al 1983/84 comprese, superiori alle sue importazioni durante gli anni civili dal 1981 al 1984 compresi;


4. L'espressione "membro principalmente importatore" designa qualsiasi membro la cui produzione di olio di oliva e quella di olive da tavola, convertita in equivalente di olio di oliva con un coefficiente di conversione del 20%, siano state, durante le campagne oleicole e le campagne delle olive da tavola dal 1980/81 al 1983/84 comprese, inferiori alle sue importazioni durante gli anni civili dal 1981 al 1984 compresi, o per il quale non sia stata registrata nessuna di queste produzioni durante queste stesse campagne;


5. L'espressione "campagna oleicola" designa il periodo che va dal 1º novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno seguente;


6. L'espressione "campagna delle olive da tavola" designa il periodo che va dal 1º settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno seguente;


7. L'espressione "prodotti oleicoli" designa in particolare gli oli d'oliva, le olive da tavola e gli oli di sansa d'oliva. "